Una società proprietaria di impianti fotovoltaici ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai contributi di bonifica, sostenendo l'assenza di vantaggi diretti per le proprie strutture situate su terreni in locazione. Sebbene il primo grado avesse dato ragione alla società, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ribaltato il verdetto, ritenendo sufficiente il piano di classifica per presumere il beneficio. La Corte di Cassazione ha infine rigettato il ricorso della società, confermando che il giudice di merito ha accertato in concreto l'esistenza di un vantaggio di difesa idraulica. La sentenza chiarisce inoltre che per i contributi di bonifica non sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato, trattandosi di tributi non armonizzati, e che la motivazione della sentenza impugnata era pienamente intellegibile.
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