Il Tribunale di Modena, come giudice dell'esecuzione, aveva rifiutato di revocare la sospensione condizionale della pena a un condannato che, dopo una prima condanna per resistenza e lesioni, aveva commesso un reato di droga. Il giudice riteneva che i due reati non fossero della stessa indole. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo un principio fondamentale: la commissione di un nuovo delitto comporta sempre la revoca automatica della sospensione condizionale della pena, a prescindere dalla sua natura. Il requisito della stessa indole si applica esclusivamente se il nuovo reato commesso è una contravvenzione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, disponendo un nuovo giudizio che dovrà revocare il beneficio al condannato.
Continua »