Un'impresa costruttrice ha chiesto il pagamento del saldo per la costruzione di una villetta. L'acquirente si è opposta, lamentando gravi ritardi e chiedendo l'applicazione della penale. L'impresa sosteneva che il contratto fosse una vendita di cosa futura, escludendo la natura di appalto per evitare le contestazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa. I giudici hanno chiarito che, poiché il terreno era già di proprietà dell'acquirente, la costruzione della villetta rientrava nel contratto di appalto e non nella vendita di cosa futura. Infatti, per il principio dell'accessione, l'immobile costruito sul suolo altrui diventa automaticamente del proprietario del terreno. L'impresa costruttrice perde la causa e deve pagare le spese legali.
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