Il Proprietario ha richiesto la risoluzione di un presunto contratto di affitto agrario ad meliorandum, lamentando gravi inadempimenti da parte degli Affittuari, tra cui il mancato miglioramento del fondo e il taglio abusivo di un bosco. A sostegno della domanda, ha prodotto una fotocopia non firmata di una scrittura privata del 1959. Gli Affittuari hanno contestato integralmente il documento. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prova del titolo contrattuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Proprietario, confermando che la produzione di un documento privo di sottoscrizione, se radicalmente contestato, non esonera l'attore dall'onere di provare la fonte del rapporto. Di conseguenza, il Proprietario perde la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
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