Un tecnico specializzato, impiegato da una fondazione lirica con una lunga serie di contratti a termine, ha contestato la legittimità di tale precarietà. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31847/2025, ha stabilito che i contratti a termine nelle fondazioni liriche devono sempre essere giustificati da esigenze reali, temporanee e provvisorie, anche nei periodi in cui la legge generale prevedeva l'acausalità. Pur escludendo la conversione del contratto in tempo indeterminato per via delle specificità del settore, la Corte ha riaffermato il diritto del lavoratore a ottenere un risarcimento del danno per l'abuso subito, cassando la precedente decisione della Corte d'Appello.
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