L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, ritenendolo amministratore e socio di fatto di una società di persone. Il contribuente aveva impugnato l'atto. La Corte di Cassazione ha annullato l'intero procedimento non per questioni di merito, ma per un vizio di forma insanabile. Ha stabilito che, quando si discute del reddito di una società di persone, il processo deve necessariamente coinvolgere sia la società che tutti i suoi soci. Questa regola, nota come litisconsorzio necessario tributario, non era stata rispettata. Di conseguenza, la causa è stata rinviata al primo grado di giudizio per essere celebrata nuovamente con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
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