Un avvocato ha richiesto il pagamento del suo compenso professionale a un ex cliente. Il tribunale di primo grado ha respinto la domanda per mancanza di prova del conferimento dell'incarico. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che, poiché il cliente non aveva contestato l'esistenza del rapporto ma solo l'accordo economico, il giudice non poteva negare il diritto al compenso professionale avvocato. La Corte ha chiarito che l'assenza di un accordo scritto sulle tariffe non elimina il mandato, ma obbliga il giudice a liquidare il compenso secondo i criteri di legge, dopo aver esaminato tutte le prove richieste. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
Continua »