La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32605/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente sottoposto ad accertamento bancario per un'attività non dichiarata di commercio di opere d'arte. La Corte ha ribadito che, in caso di accertamento basato sulle movimentazioni bancarie, l'onere della prova si inverte e spetta al contribuente dimostrare in modo analitico e specifico che ogni operazione non è fiscalmente rilevante. Giustificazioni generiche, come vincite al gioco, non sono state ritenute sufficienti. È stata confermata la tassabilità sia dei versamenti che dei prelevamenti, in quanto riconducibili a un reddito d'impresa occultato.
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