La Società impugna un avviso di accertamento TARSU per le annualità dal 2010 al 2012 emesso dal concessionario della riscossione per superfici non dichiarate. La contribuente contesta la legittimità del raggruppamento di imprese, la sottoscrizione dell'atto, la mancanza di un contraddittorio preventivo e l'applicazione delle sanzioni per ogni singolo anno. La Corte di Cassazione respinge le contestazioni procedurali, confermando la legittimità della struttura riscossiva e la mancanza di un obbligo generale di confronto preventivo per i tributi locali. La Suprema Corte accoglie invece il motivo sul calcolo sanzionatorio: in presenza di violazioni omessive o infedeli reiterate su più anni d'imposta, l'ente deve applicare il cumulo giuridico sanzioni TARSU ex art. 12 D.Lgs. 472/1997. Di conseguenza, la Cassazione cassa la sentenza limitatamente alle sanzioni e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria per il ricalcolo della somma dovuta.
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