Un imprenditore, indagato per frode in appalti pubblici, ha impugnato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha evidenziato che alcuni motivi di ricorso erano stati presentati per la prima volta in quella sede, risultando proceduralmente inammissibili. Inoltre, ha ritenuto logica e ben motivata la valutazione degli indizi, basata su intercettazioni che dimostravano l'intenzione di non eseguire i lavori a regola d'arte e di avvalersi di un subappalto non autorizzato.
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