L'Imputato, condannato per associazione a delinquere e truffa, ha concluso il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello. Nonostante l'accordo sulla sanzione, ha successivamente presentato ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena, in particolare gli aumenti per la continuazione e la riduzione per le attenuanti generiche legate alla giovane età. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La scelta del concordato in appello comporta una rinuncia esplicita ai punti non concordati e produce un effetto preclusivo totale, impedendo qualsiasi ulteriore contestazione sul calcolo della pena anche dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese legali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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