La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra diversi reati. La Corte ha stabilito che il ricorso era in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, confermando che il ricorso inammissibile per la continuazione non può basarsi su una mera critica all'analisi del giudice di merito.
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