La Corte di Cassazione esamina un caso di bancarotta distrattiva a carico di due amministratori. La sentenza conferma la condanna per l'amministratore di fatto, chiarendo che i rapporti interni tra società del gruppo non giustificano la sottrazione di beni ai creditori. Al contrario, viene annullata con rinvio la condanna per l'altro amministratore, ritenuto un mero "prestanome", poiché la corte territoriale non ha adeguatamente provato la sua effettiva consapevolezza delle operazioni illecite.
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