La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per gravi rapine, focalizzandosi sulla corretta applicazione della **continuazione dei reati**. Il ricorrente aveva inizialmente rinunciato ad alcuni motivi in appello, rendendo così impossibile la loro riproposizione in sede di legittimità. La Suprema Corte ha confermato che il calcolo degli aumenti di pena per la continuazione e il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Se la motivazione è logica e congrua, come nel caso di specie dove la gravità dei fatti giustificava la sanzione, la decisione non può essere censurata in Cassazione.
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