Un cittadino condannato aveva ottenuto il beneficio del condono della pena. Nei cinque anni successivi, tuttavia, l'uomo ha commesso un nuovo reato grave, subendo una nuova condanna a oltre tre anni di reclusione. Il Tribunale ha quindi disposto la revoca dell'indulto precedentemente accordato. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un errato calcolo dei limiti di pena in presenza di più reati unificati. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola del tutto inammissibile. Il reato principale superava autonomamente la soglia di legge fissata per la decadenza dal beneficio, rendendo legittima la sanzione.
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