L'Imputato, condannato in primo grado per lesioni aggravate e minacce, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena grazie al concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena e gli aumenti per la continuazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice d'appello, vincola le parti e non può essere modificato unilateralmente. Di conseguenza, la rinuncia ai motivi di impugnazione insita nel concordato in appello preclude la possibilità di contestare la misura della pena in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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