Un condannato con più sentenze definitive ha richiesto l'applicazione della continuazione in sede esecutiva. Il giudice, pur riconoscendone i presupposti, ha negato il beneficio per un'errata interpretazione della legge sulla recidiva. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che, una volta accertato il vincolo della continuazione, il giudice ha l'obbligo di ricalcolare la pena entro i limiti previsti, senza poter negare il beneficio richiesto.
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