L'Imputato, accusato di illecita detenzione di armi da guerra e ricettazione con l'aggravante di agevolazione mafiosa per aver gestito il custode di un arsenale, ha richiesto l'applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione nel reato. La difesa ha sostenuto che l'uomo operava in totale subalternità rispetto ai capi del sodalizio. La Corte d'Appello ha ridotto la pena valorizzando la confessione resa in udienza, ma ha negato il ruolo marginale. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, precisando che la posizione subordinata non coincide con un contributo irrilevante: l'attività di intermediazione e retribuzione del custode costituiva un anello cruciale per proteggere l'arsenale. L'Imputato ha subito la conferma della condanna e il pagamento delle spese processuali.
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