La Corte di Cassazione ha stabilito che un furto in garage costituisce furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) anche se il box non è fisicamente collegato all'abitazione principale. Ciò che conta è il vincolo funzionale, ovvero la destinazione del garage a servizio durevole della casa. La Corte ha rigettato il ricorso di un imputato che, avendo rubato una bicicletta da un box situato in un'altra via, sosteneva si trattasse di furto semplice, procedibile solo a querela. La sentenza conferma che la nozione di pertinenza non richiede contiguità fisica, ma un legame di servizio tra i beni.
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