Il caso riguarda un indagato sottoposto a due diverse misure cautelari per estorsione e associazione mafiosa. L'indagato ha richiesto l'inefficacia della misura per associazione mafiosa, invocando la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per evitare le cosiddette contestazioni a catena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, ai fini del calcolo della retrodatazione, la prima ordinanza è quella eseguita per prima cronologicamente, non quella emessa per prima. Inoltre, trattandosi di associazione mafiosa (reato permanente con contestazione aperta), opera la presunzione di prosecuzione della condotta criminosa in assenza di prove contrarie fornite dalla difesa. Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per la retrodatazione, la misura cautelare resta pienamente efficace e l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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