La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata a un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il Ministero ricorrente contestava al dipendente omissioni in compiti esecutivi, come l'invio di preventivi e l'inserimento di dati informatici. La Corte ha stabilito che tali mansioni spettano al personale ATA e non al DSGA, il quale ha solo funzioni di coordinamento e supervisione. Pertanto, una eventuale responsabilità può sussistere solo per omessa vigilanza e non in via diretta. Inoltre, la sentenza chiarisce che anche la sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, a pena di nullità del provvedimento.
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