Una società fallita si vede notificare un avviso di accertamento per costi e IVA indetraibili. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver perso in primo grado, presenta appello. I giudici di secondo grado, però, dichiarano l'inammissibilità dell'appello tributario perché l'Agenzia non ha depositato la ricevuta di spedizione dell'atto, documento necessario a provare la tempestività del ricorso. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla correttezza di questa decisione, emette un'ordinanza interlocutoria. Sospende il giudizio e ordina di acquisire tutti i documenti dei gradi precedenti per avere un quadro completo prima di emettere una sentenza definitiva. La vicenda evidenzia come un vizio formale possa bloccare l'intero processo.
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