La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5919/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, ribadendo un principio fondamentale: l'onere della prova per dimostrare la non fallibilità spetta sempre al debitore. Anche in regime di contabilità semplificata, la documentazione prodotta deve essere completa e idonea a rappresentare l'intera esposizione debitoria, non solo quella fiscale. La Corte ha ritenuto insufficienti le sole dichiarazioni dei redditi e l'estratto dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la mancanza di prove adeguate a carico del debitore legittima la dichiarazione di fallimento.
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