La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro un professionista, stabilendo un principio fondamentale in materia di segreto professionale durante le verifiche fiscali. L'ordinanza conferma che le prove raccolte tramite un'autorizzazione preventiva e generica a violare il segreto professionale sono inutilizzabili. L'autorizzazione del magistrato deve essere richiesta solo dopo che il contribuente ha sollevato l'eccezione e deve essere specifica per i documenti in questione, garantendo così un corretto bilanciamento tra le esigenze di accertamento e la tutela dei diritti del professionista. La decisione ha annullato l'avviso di accertamento basato su tali prove illegittimamente acquisite.
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