La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46105/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il delitto di riciclaggio. L'imputato era stato sorpreso a smontare un'auto di provenienza illecita per caricarne i pezzi su un furgone. La Corte ha ribadito che il delitto di riciclaggio si perfeziona con il semplice compimento di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, configurandosi come un reato a consumazione anticipata. Pertanto, l'azione di smontaggio era già sufficiente a integrare il reato consumato e non solo tentato.
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