La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33374/2024, ha rigettato il ricorso di un'impresa edile. L'impresa aveva sottoscritto una rinuncia alle pretese per danni da sospensione lavori, condizionata alla ripresa entro una certa data. Sebbene la ripresa fosse avvenuta in ritardo, la Corte ha ritenuto la rinuncia valida perché il ritardo era imputabile all'impresa stessa, che non aveva prodotto la certificazione antimafia. La Suprema Corte ha chiarito che, per contestare una decisione, non basta lamentare la mancata considerazione di una perizia (CTU), ma occorre indicare un fatto storico preciso e decisivo che il giudice avrebbe ignorato.
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