Un carabiniere in servizio si appropria del denaro contenuto in un portafogli smarrito, consegnatogli in caserma da un cittadino. La Corte di Cassazione ha stabilito che non si tratta di furto militare, ma di peculato del carabiniere. Il militare, infatti, agiva come pubblico ufficiale e aveva la disponibilità del denaro proprio a causa della sua funzione. La vittima del reato è il privato cittadino che ha perso il portafogli, non l'amministrazione militare. Questa qualificazione del reato come comune (peculato) e non militare sposta la competenza dal Tribunale Militare a quello Ordinario, stabilendo un principio fondamentale sulla giurisdizione per i reati dei pubblici ufficiali.
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