La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che, dopo aver stipulato un concordato in appello, contestava l'applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello, previsto dall'art. 599-bis c.p.p., preclude la possibilità di rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata, inclusi gli elementi che la compongono come la recidiva, purché la sanzione finale risulti legale. La decisione sottolinea che l'accordo avviene dopo un accertamento a cognizione piena della responsabilità già effettuato in primo grado.
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