Un creditore ha proposto opposizione contro l'esclusione del proprio credito dalla procedura di ammissione legata a un provvedimento di confisca. È sorto così un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale del Riesame e il Tribunale ordinario che aveva originariamente disposto la misura. La Corte di Cassazione ha risolto la questione stabilendo che, in tema di confisca allargata, la competenza a decidere sull'opposizione dei creditori esclusi dallo stato passivo spetta al giudice che ha ordinato la confisca nel processo principale, e non al tribunale del riesame. Di conseguenza, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale ordinario per la decisione sul merito.
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