Un uomo, già condannato per usura, subisce la confisca di alcuni immobili. Egli tenta di giustificare l'acquisto sostenendo di aver utilizzato redditi da lavoro 'in nero', non dichiarati. La Corte di Cassazione, con una decisione finale, respinge il suo ricorso straordinario. I giudici chiariscono che la valutazione sulla sufficienza delle prove (come i redditi non dichiarati) è un'attività di giudizio, non un errore di fatto. Pertanto, la precedente decisione non può essere contestata con questo strumento eccezionale. La sentenza sancisce un principio importante sulla **confisca per sproporzione**: la valutazione delle prove economiche è un'attività di merito insindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici, e la sua errata interpretazione non costituisce un 'errore di fatto' che possa riaprire il caso.
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