Il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo del veicolo di proprietà di un soggetto terzo, utilizzato dal marito per il trasporto abusivo di rifiuti. La proprietaria ha proposto ricorso sostenendo la propria buona fede e l'ignoranza dell'uso del mezzo, fermo per mancata revisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che, in tema di illecita gestione di rifiuti, spetta al proprietario estraneo al reato dimostrare la propria totale buona fede e l'assenza di negligenza nella custodia del mezzo. Non avendo fornito tale prova, il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria è stato confermato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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