Una società, le cui quote erano state confiscate e poi restituite a seguito della revoca della misura di prevenzione, si opponeva a una cartella esattoriale per IVA non versata durante il periodo di amministrazione giudiziaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca della confisca ha effetto retroattivo (ex tunc). Di conseguenza, l'estinzione del debito per 'confusione' (quando creditore e debitore coincidono) viene meno, e l'obbligazione tributaria 'rivive' in capo alla società, che è tenuta al pagamento.
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