La Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione del titolare di una promessa di pagamento (un assegno), resa in sede di interrogatorio formale, con cui nega la causa del debito addotta dalla controparte e ne indica una diversa, non costituisce confessione giudiziale. Tale dichiarazione non fa venir meno il vantaggio processuale dell'inversione dell'onere della prova a favore del creditore, previsto dall'art. 1988 c.c. Il creditore non è tenuto a provare il rapporto sottostante, a meno che non vi rinunci in modo inequivocabile.
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