La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25348/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per autoriciclaggio. L'imputato, dopo aver commesso un'appropriazione indebita, aveva investito i proventi illeciti in attività finanziarie. La Corte ha stabilito che per configurare il reato di autoriciclaggio è sufficiente qualsiasi attività concretamente idonea a ostacolare, anche solo parzialmente, l'accertamento sull'origine delittuosa del denaro, a prescindere dalla piena tracciabilità delle operazioni bancarie.
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