Un ex socio di una banca cooperativa ha richiesto il pagamento del sovrapprezzo delle azioni. La banca si è opposta e il caso è finito in mediazione obbligatoria. Il Tribunale ha ritenuto valida la partecipazione tramite avvocati muniti di procura speciale mediazione. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso dell'ex socio inammissibile, confermando che l'interpretazione del contenuto della procura, volta a verificarne la natura sostanziale, è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
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