Una società, creditrice di un'altra entità soggetta a confisca di prevenzione, ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Cassazione. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che questo rimedio è strettamente riservato alle sentenze di condanna penale definitiva e non può essere esteso per analogia ai procedimenti relativi a misure di prevenzione. Di conseguenza, il soggetto ricorrente non può essere equiparato alla figura del "condannato", unico legittimato a proporre tale impugnazione.
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