La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di stupefacenti, negando la riqualificazione del reato in lieve entità. Il ricorrente contestava la mancata applicazione della fattispecie attenuata, ma i giudici hanno ritenuto determinanti il numero di dosi rinvenute (107), il possesso di strumenti per il confezionamento e l'esistenza di una lista di clienti. Tali elementi, non presuntivi ma oggettivi, escludono la natura minima dell'attività illecita, rendendo il ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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