Un imputato, condannato per spaccio di droga, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sua fosse una semplice presenza passiva (connivenza) e non un'attiva partecipazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo la distinzione tra connivenza non punibile e concorso morale. Secondo i giudici, anche la sola presenza, se serve a rafforzare il proposito criminoso dell'autore materiale del reato, fornendogli ad esempio sicurezza, costituisce un contributo penalmente rilevante e integra il concorso morale.
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