La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di concorso in rapina impropria, originato da un tentativo di furto in un negozio. I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, stabilendo due principi chiave. Primo, il complice che partecipa a un furto risponde di rapina se l'uso della violenza da parte del coautore era uno sviluppo 'logicamente prevedibile', integrando un concorso ordinario e non anomalo. Secondo, l'attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte Costituzionale, può essere esclusa se il valore della merce sottratta è 'decisamente elevato', anche in presenza di violenza minima.
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