Una madre concede un prestito al figlio e alla nuora per l'acquisto della casa familiare. A seguito della separazione della coppia, la madre chiede la restituzione della somma a entrambi. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, esclude la responsabilità solidale del coniuge che non ha contratto direttamente il debito. Viene chiarito che, anche in regime di comunione dei beni, il debito contratto da un solo coniuge per bisogni familiari non rende automaticamente l'altro coniuge un debitore solidale. Il creditore deve provare condizioni specifiche per poter agire contro il coniuge non stipulante.
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