L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione in una causa per un rimborso fiscale. La Corte ha ordinato di notificare l'atto a una parte necessaria omessa. L'Agenzia, pur avendo tentato la notifica, non ha depositato la prova del perfezionamento, ovvero la ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.). A causa di questa notifica incompleta, la Cassazione, richiamando un principio delle Sezioni Unite, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata corretta integrazione del contraddittorio.
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