Un professionista, responsabile di un CAF, viene sanzionato per aver apposto un visto di conformità infedele sulla dichiarazione di un suo assistito. L'Agenzia delle Entrate emette la cartella di pagamento tramite l'ufficio locale competente per il contribuente. Il professionista contesta l'atto, sostenendo un difetto di competenza territoriale. La Corte di Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio fondamentale: per le sanzioni relative al visto infedele, la competenza territoriale Agenzia Entrate non è quella del contribuente, ma quella della Direzione Regionale del domicilio fiscale del professionista che ha commesso l'errore. Di conseguenza, l'atto emesso dall'ufficio sbagliato è illegittimo e viene annullato.
Continua »