Una società ha utilizzato il credito IVA maturato nell'anno 2006 per compensare debiti IVA periodici dello stesso anno, effettuando il pagamento nel 2007. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato l'operazione, emettendo una cartella per sanzioni e interessi. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, ha chiarito che la compensazione credito IVA annuale non è utilizzabile per estinguere debiti infrannuali dello stesso periodo d'imposta. Tale credito diviene disponibile solo dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Corte ha specificato che non si tratta di una violazione meramente formale, ma di un ritardato versamento sanzionabile, poiché incide sulla liquidità dello Stato.
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