Una società cinematografica ha ricevuto un avviso di accertamento per omessa fatturazione. Ha chiesto di compensare il maggior reddito con perdite fiscali pregresse, ma l'Amministrazione Finanziaria ha negato la richiesta perché tali perdite erano già oggetto di contestazione in un altro procedimento. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha stabilito che non è possibile procedere all'utilizzo perdite fiscali se la loro spettanza è sub iudice, ovvero ancora oggetto di un contenzioso pendente. La Corte ha riscontrato un errore di giudizio nella sentenza precedente, che aveva ignorato la pendenza della contestazione.
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