Una società operante nel commercio di rottami ferrosi riceveva un avviso di accertamento per il recupero di IVA, IRES e IRAP, a causa di presunte operazioni soggettivamente inesistenti con società cartiere. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, la società proponeva ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente presentava domanda di definizione agevolata delle liti fiscali ai sensi del decreto legge 193/2016, provvedendo al relativo pagamento. L'Agenzia delle Entrate chiedeva quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della sanatoria e del consenso della contribuente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti.
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