L'Agenzia delle Entrate notificava ad un cittadino un avviso di accertamento fondato sull'accertamento sintetico per rideterminare il reddito d'imposta del 2008, contestando spese per un'auto in leasing e un immobile. Dopo decisioni contrastanti nei primi gradi di giudizio, la causa giungeva in Cassazione. Nelle fasi finali, il contribuente depositava una memoria dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia, avendo avviato una procedura di sanatoria dei debiti. Sebbene la documentazione prodotta sulla definizione agevolata risultasse incompleta e priva di firma, la Corte ha accolto la manifestazione di rinuncia all'interesse processuale. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
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