A seguito di un sinistro stradale, una Corte d'Appello ha stabilito un principio fondamentale sul risarcimento del danno morale. La richiesta di liquidazione autonoma del danno morale, se non formulata in primo grado ma presentata solo in appello, viene considerata una "domanda nuova" e quindi inammissibile. La Corte ha chiarito che la richiesta di "personalizzazione del danno biologico" è concettualmente diversa dalla richiesta di un autonomo risarcimento per danno morale. La sentenza ha invece accolto l'appello dei familiari della vittima sulla compensazione delle spese legali, affermando che la loro condanna deve essere adeguatamente motivata e non può essere generica, soprattutto in caso di accoglimento parziale della domanda.
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