Un dirigente pubblico, collocato a riposo prima del tempo, ha contestato la decisione di sottrarre la pensione percepita dal risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30783/2023, ha stabilito che la pensione non può essere detratta, in quanto non deriva dall'atto illecito del datore di lavoro, ma da requisiti legali autonomi, chiarendo i limiti del principio della compensatio lucri cum damno.
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