Un contribuente ottiene il rimborso delle imposte versate dopo il sisma in Sicilia del 1990. L'Agenzia delle Entrate non paga spontaneamente, spingendo il cittadino ad avviare un giudizio di ottemperanza. Il giudice tributario accoglie la domanda, ritenendo il rimborso un aiuto "de minimis" consentito dall'Unione Europea, e nomina un Commissario ad acta che esegue il pagamento. Successivamente, il giudice dichiara chiuso il procedimento con un'ordinanza. L'Agenzia delle Entrate impugna questa ordinanza di chiusura in Cassazione, ritenendo violato il divieto di aiuti di Stato. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'Amministrazione finanziaria: l'ordinanza di chiusura che si limita a verificare l'avvenuto pagamento non è impugnabile, in quanto priva di contenuto decisorio. Vince il contribuente, che trattiene il rimborso.
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