La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22613/2025, ha stabilito che il versamento di una somma di denaro su un conto cointestato tra coniugi non costituisce automaticamente una donazione indiretta. Per qualificarla come tale, è necessario dimostrare l'intenzione specifica del disponente di arricchire l'altro (animus donandi). Nel caso esaminato, il versamento è stato considerato un contributo alle spese familiari, respingendo la richiesta di collazione ereditaria avanzata dal figlio della defunta contro il secondo marito.
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